Il D. Lgs. 81/08 definisce “Preposto” la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. Un caposquadra, un capo reparto, un capocantiere sono tipicamente esempi di figure aziendali che ricoprono il ruolo di preposto.
Il preposto deve ricevere un incarico?
A questa domanda risponde l’art. 299 del D. Lgs. 81/08 che precisa che le posizioni di garanzia del preposto, gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. In tal caso si parla di “Preposto di fatto”, ossia di persona che svolgendo i compiti del preposto, assume pertanto a tutti gli effetti tale ruolo, con conseguenti obblighi e responsabilità.
Pertanto, benché non sia obbligatorio individuare formalmente il preposto, è necessario opportuno, anche per far chiarezza nella definizione dei ruoli aziendali, che tale soggetto sia ufficialmente incaricato.
Quale formazione in materia di salute e sicurezza deve ricevere il preposto?
La formazione rivolta a coloro che svolgono il ruolo di Preposto della Sicurezza, comprende sia corsi base per ricoprire tale figura, sia corsi di aggiornamento periodici.
La formazione sulla sicurezza dei Preposti è prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08 la cui corretta applicazione trova come riferimento, in termini di contenuti e durata, nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.
Quali sono le caratteristiche e gli argomenti della formazione base “aggiuntiva” per preposti?
Chi assume il ruolo di preposto deve seguire, oltre al percorso di formazione sulla salute e sicurezza per lavoratori, anche una “formazione particolare aggiuntiva” sulla sicurezza per preposti. Tale corso, secondo l’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, presenta una durata di almeno 8 ore e deve trattare i seguenti argomenti:
La formazione del preposto può essere erogata in e-learning?
L’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 consente di svolgere una parte della Formazione aggiuntiva sulla Sicurezza per Preposti in modalità E-Learning. In particolare è possibile svolgere in elearning i contenuti previsti per il corso base aggiuntivo per preposto che vanno dal numero 1 al 5 dell’elenco sopra riportato.
Pertanto la formazione sulla sicurezza per preposti svolta in modalità E-learning dovrà essere integrata mediante una formazione “in presenza” per gli argomenti relativi a:
– Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri
– Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
– Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
– Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
Quale formazione di aggiornamento sulla sicurezza deve svolgere il preposto?
Oltre ai percorsi formativi sulla sicurezza sopra richiamati, l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 prevede che i Preposti frequentino corsi di aggiornamento periodici. Nello specifico, il percorso formativo di aggiornamento per Preposti deve prevedere almeno 6 ore di formazione sulla sicurezza ogni 5 anni.
E nei cantieri edili, quale formazione deve ricevere il Preposto “Capocantiere”?
L’art. 97 del D. Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro dell’impresa affidataria di:
– verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
– coordinare gli interventi di organizzazione della Sicurezza del Cantiere tra le imprese esecutrici;
– verificare la congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti Piani Operativi di Sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.
Lo stesso articolo impone che per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione, intendendo con ciò che la formazione del Capocantiere deve essere specifica per lo svolgimento del suo ruolo nel contesto dei cantieri temporanei e mobili.