2 Settembre 2022 | News

Gru a Ponte, normativa sulla sicurezza

La Gru a Ponte, più comunemente detta Carroponte, è una macchina destinata al sollevamento ed allo spostamento di materiali e merci, con movimenti ristretti e confinati.

Il Carroponte è un’attrezzatura molto diffusa all’interno di stabilimenti produttivi e magazzini di ogni tipo e dimensione, ma può essere installato anche all’esterno per la movimentazione di merci su piazzali di carico e/o depositi di materiali.

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COS’È IL CARROPONTE?

Come definito dalla normativa sulla sicurezza, il Carroponte è una “gru capace di muoversi su binari o vie di corsa avente almeno una trave principalmente orizzontale e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento”. In breve, la normativa sulla sicurezza sul Carroponte identifica tale apparecchio di sollevamento secondo le seguenti
caratteristiche.

Il Carroponte è essenzialmente costituito dai seguenti componenti:

  • una o due travi trasversali, dette “travi principali”, sulle quali è posto il carro paranco o il carro argano che scorre per mezzo di ruote sui binari fissati sulla superficie superiore delle travi;
  • una coppia di travi laterali, dette “travi di testa”, che scorrono per mezzo di ruote sui binari fissati sulla superficie delle vie di corsa.

La dotazione dell’argano o del paranco dipende dalle portate che il Carroponte è destinato a sollevare:

  • per portate che vanno da 0 a 20 tonnellate si utilizzano carriponte con paranchi che sfruttano un meccanismo a due tiri;
  • per portate superiori a 20 tonnellate è preferibile la soluzione dell’argano che sfrutta un meccanismo a quattro o otto tiri.

Paranco o argano sollevano il carico per mezzo di un gancio fissato a sua volta ad una fune che scorre attraverso una 0 più pulegge. L’alimentazione del Carroponte, così come i segnali di comando, è tipicamente elettrica.

SICUREZZA CARROPONTE: COME SI UTILIZZA QUEST’ATTREZZATURA?

Le funzioni del Carroponte si concretizzano attraverso tre movimenti principali:

  • verticale con il sollevamento e abbassamento del carico mediante paranco e argano;
  • trasversale con la traslazione del carico mediante carro porta paranco o porta argano;
  • longitudinale con lo scorrimento della gru lungo le vie di corsa mediante le testate del ponte.

Per utilizzare il Carroponte rispettando le norme sulla sicurezza è importante ricordare che ad inizio turno di lavoro, l’addetto al Carroponte è tenuto a effettuare una verifica e controllare preventivamente:

  • il regolare funzionamento del freno, dei comandi, dell’avvisatore acustico e luminoso, dei dispositivi di fine corsa, segnalando immediatamente al preposto eventuali anomalie riscontrate;
  • che non vi siano persone (manutentori) lungo le vie di corsa della gru.

Alla fine di ogni attività di verifica e manutenzione, l’addetto all’uso del Carroponte deve assicurarsi che non ci siano mai carichi lasciati sospesi. A tal proposito eventuali accessori (gancio, catene, ecc.) devono essere lasciati ad altezze orientativamente non inferiori ai 2,5 metri dal piano di camminamento e posizionate sopra zone sicure (lontane dai passaggi pedonali o dalle aree di transito dei mezzi).

È altresì necessario che l’addetto all’utilizzo e alla verifica del Carroponte sia a conoscenza di:

  • portata massima del Carroponte;
  • procedure per il corretto imbraco dei carichi;
  • procedure per la movimentazione dei carichi sospesi;
  • codice dei segnali gestuali e verbali da attuare durante la movimentazione dei carichi sospesi;
  • verifiche periodiche sull’attrezzatura ai sensi della normativa vigente

NORMATIVA CARROPONTE: QUALI SONO I RIFERIMENTI?

Dal punto di vista tecnico la normativa per il Carroponte di riferimento è la norma UNI EN 15011.

Dal punto di vista della sicurezza il Carroponte rientra in quanto previsto nel D. Las. 81/08 al Titolo IIl “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale” e, nello specifico negli articoli:

  • 69 sulla definizione e utilizzo delle attrezzature di lavoro;
  • 70 commi e 2 sui requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro;
  • 73 sulla informazione, formazione ed addestramento obbligatori per l’uso delle attrezzature di lavoro.

NORMATIVA CARROPONTE: QUALI VERIFICHE E MANUTENZIONI?

L’art. 71 comma 11 del D. Lgs. 81/2008 prevede l’obbligo di denuncia e di verifica periodica per tutte le attrezzature di lavoro elencate nell’Allegato VII del Decreto stesso. In particolare, a queste normative sulla sicurezza sono soggetti ai suddetti obblighi gli apparecchi di sollevamento non azionati a mano e di portata superiore a 200 Kg, come il Carroponte.

Le verifiche ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 81/08 includono:

  • una prima verifica dopo l’installazione dell’apparecchio e prima della sua messa in esercizio;
  • un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in un nuovo impianto;
  • dei controlli periodici sulle attrezzature per il sollevamento soggette a usura, con una frequenza stabilita dai fabbricanti o dalle norme di buona tecnica;
  • verifiche periodiche, finalizzate a valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza dell’attrezzatura di sollevamento. Ricordiamo che la prima verifica periodica è di competenza dell’INAIL, salvo mancata risposta entro 45 giorni dall’invio della richiesta.

ll mancato adempimento alle verifiche periodiche comporta sanzioni amministrative pecuniarie da € 614,25 a € 2.211,31.

È NECESSARIO NOMINARE GLI ADDETTI ALL’UTILIZZO E ALLA VERIFICA DEL CARROPONTE?

La formalizzazione di un incarico per l’uso e la verifica del Carroponte, benché non espressamente richiesta dal D. Lgs. 81/08, consente tuttavia al datore di lavoro di definire chiaramente all’interno dell’organizzazione aziendale quali sono i lavoratori autorizzati all’utilizzo di tali attrezzature (talvolta si parla erroneamente di “patentino carroponte” per identificare i lavoratori in possesso di formazione e addestramento all’uso del carroponte).

QUALE FORMAZIONE DEVONO POSSEDERE GLI ADDETTI ALL’UTILIZZO DEL CARROPONTE?

I lavoratori addetti per utilizzare il Carroponte nel rispetto delle norme di sicurezza devono essere formati e addestrati sull’uso di questa attrezzatura, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08: il datore di lavoro deve provvedere affinché, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature ed alle situazioni anormali prevedibili. Si sente anche parlare di “patentino carroponte” per riferirsi al possesso della formazione e addestramento all’uso di questa attrezzatura di sollevamento: in effetti la legislazione non fa riferimento esplicitamente ad un patentino ma, come detto prima, obbliga il datore di lavoro a formare e addestrare i lavoratori addetti all’uso e alla verifica del Carroponte. Pertanto, per dimostrare il possesso di tale formazione e addestramento è sufficiente essere in possesso di un attestato di formazione, non quindi di un “patentino”.

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