12 Settembre 2022 | News

FORMAZIONE DEI LAVORATORI – GENERALE E SPECIFICA

La formazione dei lavoratori sulla sicurezza è uno dei principali obblighi a carico del datore di lavoro, così come previsto in diversi articoli del D. Lgs. 81/08.

Primo fra tutti, l’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione dei lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (rep. atti n. 221/CSR).

In particolare, l’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 sulla formazione sicurezza lavoratori prevede una durata dei corsi variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda (con durate minime di 8 ore per aziende ricadenti nella classificazione “Rischio Basso”(disponibile anche in modalità E-Learning), 12 ore per aziende ricadenti nel “Rischio Medio” in modalità FAD o in Presenza; e 16 ore per aziende ricadenti nel “Rischio Alto” in modalità FAD o in Presenza, secondo la classificazione basata sui codici ATECO 2007 prevista nell’Allegato II dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) e sia composta da un modulo di carattere “generale” (disponibile anche in modalità E-Learning) e un modulo di carattere “specifico”.
I lavoratori di aziende di qualsiasi codice ATECO che svolgono mansioni non comportanti l’accesso ai reparti produttivi e che svolgono attività d’ufficio eventualmente con uso del videoterminale (quali ad esempio: impiegato amministrativoimpiegato commercialecentralinistaaddetto al front office e/o back office) potranno seguire il modulo di carattere specifico per “attività d’ufficio” della durata di 4 ore.

 

Di seguito tutti i corsi per la formazione dei lavoratori


CORSO DI FORMAZIONE GENERALE


CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA “RISCHIO BASSO” (E-learning)


CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA “RISCHIO MEDIO” (FAD – online)

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA “RISCHIO MEDIO” (in presenza)


CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA “RISCHIO ALTO” (FAD – online)

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA “RISCHIO ALTO” (in presenza)


CORSO DI AGGIORNAMENTO “FORMAZIONE PER LAVORATORI” (E-learning)


 

CONTATTACI E RICHIEDI INFORMAZIONI

 

Il modulo di formazione sulla sicurezza di carattere generale risulta uguale per tutte le aziende, a prescindere dal comparto di appartenenza (definito dal codice ATECO aziendale).

Per quanto riguarda gli argomenti trattati nel corso di “Formazione sicurezza lavoratori – Parte specifica” per il settore di appartenenza dell’azienda, l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 prevede di far riferimento a situazioni di rischio, possibili danni ed infortuni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del comparto al quale appartiene l’azienda.

La formazione sulla sicurezza per lavoratori (parte specifica) prevista dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 dovrà essere ulteriormente integrata qualora il lavoratore utilizzi attrezzature di lavoro particolari, si veda ad esempio quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, nonché qualora il lavoratore svolga anche particolari funzioni in materia di sicurezza (ad esempio la funzione di preposto).

ACME-learning, grazie ad un team di docenti altamente qualificati e ad un’organizzazione d’eccellenza, risponde a tutti i requisiti della formazione previsti nel D. Lgs. 81/08 e nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, offrendo un’ampia rosa di eventi formativi per i diversi settori di rischio, tenuti da docenti esperti nel settore ed in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6/3/2013, pubblicato nella G.U. n.65 del 18/3/2013, relativo ai “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”.

Per verificare il Codice ATECO della Vostra Azienda in modo da individuarne correttamente il livello di “rischio” cliccate al seguente link: Codici ATECO 2007.

E’ importante ricordare che, ai sensi del punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, i lavoratori neoassunti devono essere avviati alla formazione sulla sicurezza contestualmente all’assunzione. In ogni caso il percorso formativo previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 deve essere completato entro 60 giorni dall’assunzione.