Lo scorso 18 maggio il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 2604, già approvato il 5 maggio dalla Camera, relativo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
Tra le varie conferme e novità della legge di conversione, che non è stata, ad oggi, ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, una riguarda direttamente la formazione in materia di salute e sicurezza.
Al testo del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 è aggiunto l’articolo 9-bis che finalmente fa chiarezza sul tema dell’equiparazione videoconferenza/formazione in presenza.
1. Nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.